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Regolamento

L I O N S C L U B “IMPERIA LA TORRE” – D. 108 Ia-3

REGOLAMENTO DI CLUB

  • CAPO I –
    GENERALITA’

ART. 1
CONFORMITA’

  1. Il presente Regolamento di Club è conforme allo Statuto tipo ed al Regolamento tipo di Club (versioni in lingua italiana) emanati dalla Associazione Internazionale dei Lions Club. Esso non intende sostituire il Regolamento tipo, ma costituirne integrazione; per questa ragione, il Regolamento tipo di Club fa sempre fede per le parti non qui normate.
  2. Il Consiglio Direttivo è impegnato a mantenere detta conformità nel tempo in relazione agli emendamenti introdotti nello Statuto e Regolamento vigenti, con le modalità di aggiornamento di cui all’art. 3.

ART. 2
VALIDITA’ E APPROVAZIONE

  1. Il presente Regolamento di Club ha validità dal momento della sua formale ratifica da parte dell’Assemblea.
  2. L’approvazione del Regolamento e di ogni aggiornamento, ampliamento, modifica, così come definiti all’art. 3, avviene a maggioranza semplice (50%+1) dell’Assemblea di Club regolarmente costituita; nella convocazione dell’Assemblea deve essere chiaramente esplicitata all’ordine del giorno la votazione del Regolamento.
  3. L’Assemblea è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza semplice dei Soci aventi diritto al voto attivo come definito all’art. III dello Statuto tipo.
  4. Il documento approvato costituente il Regolamento, sia esso in forma cartacea che su supporto magnetico, è contraddistinto dalla data di ultima revisione riportata su ciascuna pagina.

ART. 3
AGGIORNAMENTI, AMPLIAMENTI, MODIFICHE

  1. L’aggiornamento è inteso come adeguamento allo Statuto o al Regolamento tipo; l’ampliamento è inteso come introduzione di nuovi argomenti regolamentari; la modifica è intesa come emendamento ad argomenti già presenti nel Regolamento.
  2. La proposta di aggiornamento e/o ampliamento e/o modifica è presentata al Presidente di Club da qualunque Socio, in regola con le quote associative di Club, distrettuali, multidistrettuali, internazionali. Detta proposta, scritta e definita in forma completa, ovvero specificando, se trattasi di aggiornamento, l’esatto riferimento allo Statuto/Regolamento tipo, se ampliamento, l’argomento compiutamente regolamentato, se modifica, l’esatta identificazione del testo da modificare ed il testo sostitutivo proposto, viene sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo, che, per opportunità può far intervenire un Comitato appositamente costituito in seno al Club, in veste di consulente. Ove la proposta sia considerata in linea con lo Statuto/Regolamento tipo di Club, il Consiglio Direttivo provvede a presentarla per iscritto ai Soci in regola con le quote associative, dando agli stessi un congruo lasso di tempo, comunque non inferiore a 14 giorni calendariali, per valutarla e poterla sottoporre a votazione nel corso di una riunione di Assemblea regolarmente costituita, così come stabilito all’art.2.
  • CAPO II – AMMISSIONE NUOVI SOCI

ART. 4
QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio del Lions Club “Imperia La Torre” può essere acquisita esclusivamente dietro invito del Club, mai su richiesta o domanda dell’interessato. L’invito a quest’ultimo potrà essere rivolto soltanto a positivo espletamento della procedura di ammissione e precisamente dopo l’espressione di voto finale favorevole del Consiglio Direttivo del Club.

ART. 5
MODALITA’ PER LA PROPOSIZIONE DI NUOVI SOCI, QUALITA’ DEL SOCIO

  1. Il Presidente di Club, sentito il Presidente di Comitato Addetto ai Soci, ha facoltà di aprire la “Campagna Soci” entro il primo semestre dell’anno sociale (entro il 31/12), mediante comunicazione verbale data nel corso di una riunione di Assemblea.
  2. Prima dell’avvio della Campagna, il Presidente di Comitato Addetto ai Soci ipotizza il numero massimo orientativo di Soci da ammettere nell’anno sociale corrente. Tale indicazione si basa su alcune considerazioni, quali: il numero di Soci effettivamente attivi nel Club, in termini sia di presenze che di attività svolte, il numero di Soci più recentemente entrato ed il livello di effettiva integrazione nel Club, la tipologia dei Soci attuali, in termini di fasce di età e di professioni, lo stato di “salute” complessivo del Club, in relazione ai programmi in corso e alla motivazione dei Soci. Nell’indicare un numero massimo orientativo di nuovi Soci da ammettere, il Presidente di Comitato Addetto ai Soci deve porsi l’obiettivo di una crescita graduale e bilanciata, secondo le reali necessità operative, onde evitare l’ingestibilità di un Club sovradimensionato o scarsamente integrato, quindi non motivato al lavoro e/o non propenso al lavoro di gruppo.
    2bis. Il Consiglio Direttivo, sentita l’ipotesi di crescita proposta dal Presidente di Comitato Addetto ai Soci, definisce il numero massimo di Soci da ammettere nell’anno sociale corrente.
  3. Il Socio proponente il Candidato deve essere iscritto al Club da almeno un anno ed aver maturato una partecipazione alle riunioni dell’anno lionistico precedente pari ad almeno 2/3 dei meeting. Egli svolge le funzioni di “padrino” durante tutto l’iter della procedura di ammissione di cui al presente regolamento ed anche successivamente, dopo l’ingresso nel Club del nuovo Socio. E’ in genere raccomandabile che il Socio proponente faccia partecipare il soggetto proposto, anche prima della sua candidatura, ad attività del Club, affinché gli altri Soci abbiano occasione di incontrarlo e di fare conoscenza.
  4. La proposta viene formulata dal Socio proponente al Presidente di Comitato Addetto ai Soci, soltanto dopo che lo stesso proponente abbia personalmente valutato se il “proposto” possieda i requisiti sotto indicati, ovvero:
    a) quelli indicati nello Statuto Internazionale e nello Statuto tipo di Club:
    sia persona maggiorenne, di ottima condotta morale e goda di buona reputazione nella Comunità in cui vive ed opera; inoltre:
    b) sia persona di dimostrata disponibilità al “servire”;
    c) sia persona con dimostrata serietà della vocazione al servire, in accordo al primo passo del
    Codice dell’Etica Lionistica;
    d) sia persona dotata di particolari capacità organizzative e di gestione delle risorse umane;
    e) la sua residenza o domicilio di lavoro siano ubicati nella zona di competenza territoriale del Club.
  5. Il Presidente del Club, il Presidente di Comitato Addetto ai Soci e il Socio proponente sono tenuti alla massima riservatezza: il soggetto “proposto” non deve nel modo più assoluto essere informato o comunque venire a conoscenza della procedura d’ammissione in corso, concernente la sua persona.

ART. 6
COMITATO SOCI

Il Club ratifica, allo svolgimento delle elezioni nell’anno precedente, la composizione del Comitato Addetto ai Soci, che è costituito dagli ultimi tre Past Presidenti in ordine temporale ed è presieduto di diritto dal terzultimo Past Presidente, in qualità di Presidente di Comitato Addetto ai Soci, a sua volta membro “ex officio” del Consiglio Direttivo del Club.

ART. 7
FUNZIONI DEL COMITATO SOCI

  1. I nominativi proposti al Presidente di Comitato Addetto ai Soci sono comunicati dallo stesso agli altri componenti del Comitato riunito.
  2. Il Comitato, riunendosi nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, ha il compito di valutare con serena consapevolezza le candidature, tenendo doverosamente conto delle indicazioni a suo tempo date circa il numero massimo di Soci ammissibili e la loro tipologia. L’obiettivo è quello di fornire al Presidente di Club, quale risultato dell’indagine svolta, un numero di candidati pari al numero stabilito dal piano per la crescita associativa e, nell’eventualità di altri nominativi positivamente valutati, uno o più candidati di riserva.
  3. In ogni caso, per ciascuno dei soggetti proposti, il Comitato Soci è tenuto a pervenire ad una delle seguenti decisioni:
    a) prosecuzione della procedura d’ammissione, in caso di espressione di unanime volontà positiva;
    b) sospensione, in caso esistano fondate ragioni per il differimento dell’esame;
    c) non accettazione, quando due su tre dei componenti, conoscendo a fondo il candidato e/o i rapporti esistenti tra lo stesso ed alcuni dei Soci, abbiano la ragionevole certezza che il proposto non possa in alcun caso essere accettato.
  4. Le informazioni raccolte in questa fase dai componenti del Comitato Soci per giungere ad una delle tre decisioni prospettate restano di carattere riservatissimo.

ART. 8
PARERI DEI SOCI IN ORDINE ALLE CANDIDATURE

  1. Al termine della preselezione condotta dal Comitato Addetto ai Soci, il Presidente del Comitato comunica al Presidente di Club i nominativi dei candidati accettati e dei rispettivi Soci proponenti.
    1.bis. Il Presidente di Club avvia l’indagine presso i Soci Effettivi, Aggregati, Vitalizi, Privilegiati, con facoltà di consultare anche i Soci Associati, Affiliati, Onorari, fermo restando per tutti quanto disposto al successivo art. 9, c.3
    1.ter. il Presidente consulta personalmente, in conversazione privata, ciascun Socio, con vincolo di segretezza assoluta in merito al nominativo del Socio proponente; in tali consultazioni private egli fornisce tutti gli elementi a sua conoscenza circa le caratteristiche di ogni candidato proposto.
  2. Il Socio esprime il proprio parere avendo due possibili risposte a disposizione:
    a) si, parere favorevole; b) no, parere contrario.
    Il parere del Socio non deve essere espresso necessariamente in tempo reale, soprattutto se il soggetto proposto non risulti sufficientemente noto; in tal caso, in accordo con il Presidente, il Socio chiede un congruo tempo prima di fornire una risposta definitiva.
  3. In caso di parere contrario espresso, il Presidente del Club valuta se sia il caso di chiedere all’interpellato un riesame, proponendo allo stesso un periodo di riflessione della durata massima di dieci giorni. In caso di permanenza di parere negativo, esso deve essere motivato. 4. La consultazione dei Soci comprende anche tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 9
DECISIONI DEL PRESIDENTE DI CLUB

  1. Il Presidente di Club può considerare conclusa l’indagine su una candidatura, allorché, anche prima del termine della consultazione di tutti i Soci, siano emersi due pareri negativi.
  2. Il Presidente ha facoltà, ove il Comitato Addetto ai Soci abbia fornito nominativi di riserva, di proporre ai Soci, con le modalità descritte all’articolo precedente, successive candidature, onde mantenere il numero programmato di incremento soci del Club.
  3. Il Presidente può considerare non vincolante, ai fini della valutazione di una candidatura, il parere negativo espresso da un Socio che non abbia una percentuale di presenze superiore al 50%, relativamente all’anno sociale in corso e all’anno precedente, pur tenendo conto del sistema delle compensazioni, se applicabile.
  4. In caso di un solo parere negativo, il Presidente è tenuto ad informare il Socio interessato del valore determinante del suo parere espresso, per un’ultima consultazione, senza tuttavia esercitare “influenza” alcuna. In ogni caso, il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può non tenere conto di tale unico parere negativo.
  5. Allorché il Presidente, nel corso dell’indagine svolta o al termine della stessa, abbia certezza della esclusione di una candidatura, in via del tutto riservata informa personalmente dell’esito il Socio proponente.
  6. Al termine dell’indagine presso i Soci, può essere opportuno che il Presidente del Club, a suo giudizio, metta in atto un “Gentlemen agreement” con i Club viciniori, mediante colloquio personale con i Presidenti o con la figura che il Club interpellato indica quale referente; lo scopo è quello di richiedere, sempre in via riservata, se esistano eventuali situazioni ostative all’ingresso dei nominativi in corso di ammissione.
  7. A questo punto, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ed in quella sede comunica i nominativi dei candidati.

ART. 10
DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPITI DEL PADRINO

  1. Il Consiglio, in un’unica seduta, esaminata ogni singola proposta, approva l’ammissione soltanto con voto unanime; in caso contrario, la candidatura è respinta. In entrambi i casi il Presidente provvede con immediatezza ad informare il Socio proponente.
  2. Ove la delibera del Consiglio abbia dato esito positivo, dopo l’informazione avuta dal Presidente, il Socio “Padrino” propone al suo Candidato l’opportunità di entrare a far parte del Lions Club Imperia La Torre.
  3. Il “Padrino”, nel presentare la proposta al Candidato accettato, è tenuto a descrivere l’Associazione, il funzionamento operativo del Club, i suoi organismi, le finalità del Lionismo, i principi etici animatori dell’azione Lionistica, i doveri del Socio di un Lions Club, onde il Candidato possa accettare o meno di far parte del Club, in piena libertà e consapevolezza, coerentemente con le proprie individuali convinzioni ed aspirazioni.
  4. Nell’ipotesi di accettazione della proposta da parte del Candidato, il “Padrino”, avvenuta l’investitura ufficiale, è tenuto a seguire per almeno un anno il nuovo Socio, onde facilitare il suo inserimento nel Club; in quanto “Padrino”, egli deve comunque sentirsi costantemente impegnato ad intervenire presso il Socio proposto in ogni futura occasione in cui si riveli la necessità.

ART. 11
SOCI TRASFERITI DA ALTRO CLUB

Il Socio che intenda trasferirsi da un altro Lions Club può richiedere l’ammissione al L.C. Imperia La Torre alle seguenti condizioni:
a) la domanda di trasferimento deve essere indirizzata al Segretario del Club entro e non oltre sei mesi dalla data della cessazione di appartenenza al Club di provenienza;
b) al momento della cessazione l’aspirante Socio deve essere in regola con le disposizioni dello Statuto ed in particolare con il versamento dei contributi annuali;
c) il modulo di trasferimento, compilato dal Segretario del Club di provenienza, deve essere completo in ogni sua parte ed in specifico illustrare dettagliatamente il curriculum professionale e lionistico del Socio in via di trasferimento.
Il modulo di cui sopra viene consegnato dal Segretario al Presidente di Comitato Addetto ai Soci, il quale, ove valuti incomplete le informazioni ed i dati in esso contenuti, può richiedere delucidazioni ed integrazioni al Presidente di Comitato Addetto ai Soci del Club di provenienza dell’interessato.
Successivamente il Comitato Addetto ai Soci avvia la procedura di ammissione di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento.

ART. 12
RATIFICA DELL’ASSEMBLEA, INVESTITURA

  1. Le decisioni finali del Consiglio Direttivo sono portate a conoscenza dell’Assemblea in occasione del primo incontro operativo a calendario successivo alla riunione di Consiglio.
  2. L’investitura del Candidato accettato avviene nel corso di particolari importanti eventi del Club, quale l’anniversario della consegna della Charter, seguendo uno specifico protocollo cerimoniale.
  • CAPO III – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo di questo Club è costituito da n°11 funzionari eletti e da n°2 funzionari membri di diritto.
  2. I funzionari eletti sono i seguenti: Presidente, 1° Vice Presidente, 2° Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Cerimoniere, Censore, n°4 Consiglieri; i funzionari membri di diritto sono l’Immediato Past Presidente e il Presidente di Comitato Addetto ai Soci.

ART. 14
COMITATO ELETTORALE, CRITERI DI DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI

  1. Il Comitato Elettorale è costituito da n°3 Past Presidenti scelti dal Presidente di Club con congruo anticipo, in previsione della riunione per le nomine.
  2. In occasione di tale riunione di Assemblea, il Comitato Elettorale propone i nomi dei candidati alle varie cariche.
  3. Al fine di definire i nominativi dei candidati, il Comitato Elettorale provvede ad effettuare un sondaggio per valutare la disponibilità dei Soci a ricoprire eventuali cariche; nel corso del sondaggio, gli aspetti da tenere in considerazione sono i seguenti:
    a) sono candidabili soltanto i Soci aventi diritto di voto passivo come stabilito nell’art. III dello
    Statuto;
    b) sono candidabili soltanto i Soci che abbiano maturato almeno un anno di anzianità di Club;
    c) hanno priorità per l’avviamento alla Presidenza del Club, attraverso l’elezione a Vice Presidente, i Soci aventi maggiore anzianità di Club, che non abbiano ancora ricoperto tale carica;
    d) il candidato Presidente è, di norma, il 1° Vice Presidente uscente, a meno di sopravvenuti impedimenti, da considerare in via del tutto eccezionale; analogamente il candidato a 1° Vice
    Presidente è il 2° Vice Presidente uscente;
    e) i candidati alle cariche di Segretario, Tesoriere, Cerimoniere possono essere indicati con la collaborazione del candidato alla Presidenza;
    f) fatte salve le disposizioni di cui sopra, i componenti del Consiglio Direttivo aventi qualifica di “consiglieri” restano in carica 2 anni secondo la regola di avvicendamento indicata nel Regolamento tipo di Club.
  4. Candidature possono anche essere presentate dall’Assemblea nel corso della riunione per le nomine.

ART. 15
ELEZIONI

  1. Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono secondo i termini fissati nel Regolamento tipo. In particolare, l’intervallo tra la riunione per le candidature – per la presentazione dei candidati da parte del Comitato Elettorale – e la riunione delle elezioni non può essere inferiore a 14 giorni calendariali.
  2. Lo svolgimento di tale riunione elettorale di Assemblea deve essere comunicato a ciascun Socio con almeno due settimane di anticipo; nella comunicazione devono essere forniti i nominativi dei candidati alle diverse cariche.
  3. In caso di defezione di qualche candidato, il cui nominativo sia già stato comunicato ai Soci, il Comitato Elettorale presenta un candidato sostituto all’apertura della riunione elettorale, nel corso della quale l’Assemblea non può presentare candidature.
  4. La votazione è a scrutinio segreto, in accordo a quanto stabilito dal Regolamento tipo. Per essere eletti è necessaria la maggioranza dei voti espressi dai Soci presenti, aventi diritto di voto attivo secondo quanto stabilito dal Regolamento tipo.

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